diritto di prelazione del coltivatore diretto non e’ trasmissibili per atti inter vivos


 

Cass. 27.07.2002, n. 11134 

 

Il diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto di fondi rustici confinanti con fondi venduti, ed il conseguente diritto di riscatto, costituiscono facoltà strettamente personale del soggetto, condizionata alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi che devono sussistere al momento dell'esercizio del diritto , non trasmissibile per atti inter vivos.

 

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall'acquirente del fondo confinante con quello oggetto di riscatto in quanto in suo favore non si è verificata una ipotesi di successione nel diritto controverso.